Art. 10.
(Comitato per il coordinamento e la vigilanza).

      1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza (CCV) delle attività previste dalla medesima legge, con compiti di indirizzo, di coordinamento e, avvalendosi anche del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, di controllo dell'attuazione delle norme della stessa legge.
      2. Il CCV è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dal responsabile del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, dal presidente dell'Albo di cui all'articolo 6 e dal presidente dell'Albo nazionale dei croupier di cui all'articolo 12.
      3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alla seduta del CCV il sindaco del comune sede della casa da gioco interessata e il presidente della società di gestione; analogamente, nel caso di problemi specifici del personale delle case da gioco, devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle associazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.